Art. 9
               (Requisiti per la commercializzazione)

   1.   I  materiali  di  moltiplicazione  forestale  possono  essere
commercializzati  solo  se  conformi ai requisiti di cui all'allegato
VII.
   2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni
a   decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  si  possono  utilizzare,  per
l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base
destinati   alla   produzione   di   materiali   di   moltiplicazione
controllati,  i  risultati  di  prove  comparative non rispondenti ai
requisiti  fissati nell'allegato V, purche' tali prove siano iniziate
anteriormente  al  1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualita' dei
materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.
   3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano
successivamente  aggiunti  all'elenco  dell'allegato  I,  il  periodo
transitorio  di  cui  al comma 2, e' determinato secondo la procedura
prevista dalla decisione 1999/468/CE.
   4.  Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove
comparative  e  genetiche,  previa  autorizzazione  della Commissione
europea,  richiesta  dagli  organismi ufficiali tramite il Ministero,
possono   essere  utilizzati  secondo  la  procedura  prevista  dalla
decisione 1999/468/CE.
 
          Note all'art. 9.
              - Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.