(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
 
                              DIVIDENDI 
 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
                  imponibili in detto altro Stato. 
   2. Tuttavia, tali dividendi possono  essere  tassati  anche  nello
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in conformita' della  legislazione  di  detto  Stato,  ma,  se  la
persona che percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario
l'imposta  cosi'  applicata  non  puo'  eccedere  il  10  per   cento
dell'ammontare lordo dei dividendi.  Le  autorita'  competenti  degli
Stati contraenti stabiliranno  di  comune  accordo  le  modalita'  di
applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non  riguarda
l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati  i
dividendi. 
   3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
   4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo  dei  dividendi,  residente  di  uno
Stato contraente, svolga  nell'altro  Stato  contraente,  di  cui  e'
residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita'  industriale
o commerciale per mezzo di una stabile  organizzazione  ivi  situata,
oppure eserciti in detto altro  Stato  una  professione  indipendente
mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione  generatrice
dei  dividendi  si   ricolleghi   effettivamente   a   tale   stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
   5. Qualora una societa' residente di uno Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  sugli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
provenienti da detto altro Stato.