(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
 
                              INTERESSI 
 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
                               Stato. 
   2. Tuttavia, tali interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che  percepisce  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo   degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
   3. Nonostante le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da  imposta  in
detto Stato se: 
a) il  debitore  degli  interessi  e'  il  Governo  di  detto   Stato
   contraente o un suo ente locale, o 
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o
   ad un suo ente locale o ad un  ente  od  organismo  (compresi  gli
   istituti finanziari) interamente  di  proprieta'  di  detto  altro
   Stato contraente o di un suo ente locale; o 
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli
   istituti  finanziari)  in  dipendenza  di  finanziamenti  da  essi
   concessi nel quadro di un accordo concluso  tra  i  Governi  degli
   Stati contraenti. 
 
   4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i
redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni  o  obbligazioni  di
prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  i  redditi
provengono. 
   5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3  non  si  applicano  nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal  quale
provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per
mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   oppure   una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
credito generatore degli interessi  si  ricolleghi  effettivamente  a
tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli  interessi
sono imponibili in detto altro Stato contraente  secondo  la  propria
legislazione. 
   6.  Gli  interessi  si  considerano  provenienti  da   uno   Stato
contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, un suo ente  locale
o un residente di detto Stato. Tuttavia,  quando  il  debitore  degli
interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente,  ha  in
uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per
le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si  considerano  provenienti
dallo Stato in cui e' situata la stabile  organizzazione  o  la  base
fissa. 
   7. Se, in conseguenza di particolari relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni,
le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.