(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
 
                               CANONI 
 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  soltanto  in
                         detto altro Stato. 
   2.  Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in   conformita'   alla
legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona  che  percepisce  i
canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere il 5 per cento  dell'ammontare  lordo  dei  canoni,  Le
autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
   3. Ai fini del presente articolo il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  o   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   o   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
   4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
   5. I canoni si considerano provenienti  da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato  stesso,  un  suo  ente  locale  o  un
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il  debitore  dei  canoni,
sia esso residente o no di uno Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato
contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per la  quale
sono pagati i canoni e  tali  canoni  sono  a  carico  della  stabile
organizzazione o della base fissa, i  canoni  stessi  si  considerano
provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o
la base fissa. 
   6. Se, in conseguenza di particolari relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione.