(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
 
                          UTILI DI CAPITALE 
 
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo  la
definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo  6,  sono  imponibili
       nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 
   2. Gli utili derivanti dall'alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per  l'esercizio  di
una  professione  indipendente,  compresi   gli   utili   provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
   3. Gli  utili  che  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  in  traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o
aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 
   4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso
da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili  soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.