(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
 
                              PENSIONI 
 
Fatte salve le disposizioni del  paragrafo  2  dell'articolo  19,  le
pensioni e le altre  remunerazioni  analoghe,  provenienti  da  fonti
situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un  cessato
impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali
redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato  contraente,
         sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.