Articolo 18 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e pagate, in relazione ad un cessato impiego, ad un residente dell'altro Stato contraente che sia per tali redditi assoggettato ad imposizione in detto altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel primo Stato contraente.