(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
 
1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate  da  uno  Stato
contraente o  da  un  suo  ente  locale  a  una  persona  fisica,  in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato  o  a  detto  ente,  sono
                imponibili soltanto in questo Stato. 
   b)  Tuttavia,  tali   remunerazioni   sono   imponibili   soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi  siano  resi  in  detto
Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: 
 
 
 (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o 
 (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di 
      rendervi i servizi 
 
   2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da  un  suo
ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da  fondi  da
essi costituiti, a una persona fisica  in  corrispettivo  di  servizi
resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato. 
   b) Tuttavia, tali pensioni sotto  imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di  detto
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
   3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18  si  applicano  alle
remunerazioni o pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno Stato contraente o da un suo ente locale.