Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1 a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: (i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi 2 a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detto ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sotto imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da un suo ente locale.