(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati  contraenti  o
     loro enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
   2. Sono considerate  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  le
imposte  prelevate  sul  reddito   complessivo   o   sul   patrimonio
complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio,  comprese  le
imposte sugli utili  derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e  dei
salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
   3. Le imposte attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
 
 
(a) per quanto concerne la Repubblica italiana. 
    1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, 
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
 
(b) per quanto concerne la Repubblica dell'Uzbekistan. 
    1 - l'imposta sul reddito (utili) delle persone giuridiche, 
    2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; e 
    3 - l'imposta sul patrimonio 
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
(qui di seguito indicate quali "imposta uzbeka") 
 
   4 La Convenzione si  applichera'  anche  alle  imposte  di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti Le autorita' competenti degli Stati  contraenti  si
comunicheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.