(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
 
                       PROFESSORI E INSEGNANTI 
 
Un professore o  un  insegnante  il  quale  soggiorni  in  uno  Stato
contraente per un periodo non superiore a  due  anni  allo  scopo  di
insegnare o di effettuare ricerche presso  un'universita',  collegio,
scuola od altro  analogo  istituto  d'istruzione,  e  che  e'  o  era
immediatamente prima di tale soggiorno,  residente  dell'altro  Stato
contraente e' esente da imposta  nel  detto  primo  Stato  contraente
limitatamente  alle   remunerazioni   derivanti   dall'attivita'   di
                     insegnamento o di ricerca.