(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
 
                              STUDENTI 
 
Le  somme  che  uno  studente  o  apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel   primo   Stato
contraente al solo scopo di compiervi i propri studi o  di  attendere
la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle  spese
di mantenimento, di istruzione o  di  formazione  professionale,  non
sono  imponibili  in  detto  Stato,  a  condizione  che  tali   somme
          provengano da fonti situate fuori di detto Stato.