(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
 
                            ALTRI REDDITI 
 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli  precedenti  della  presente  Convenzione  sono   imponibili
                      soltanto in detto Stato. 
   2. Le disposizioni del paragrafo 1 non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente di  uno  Stato  e  contraente,  eserciti  nell'altro  Stato
contraente un'attivita' industriale o commerciale per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del  reddito  si  ricolleghi  effettivamente  a  tale
stabile organizzazione o base fissa. In  tal  caso  gli  elementi  di
reddito sono imponibili in detto altro Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione.