(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
 
                             PATRIMONIO 
 
   1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art.
6, posseduti da un  residente  di  uno  Stato  contraente  e  situati
nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 
   2.  Il  patrimonio  costituito  da  beni  mobili   facenti   parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato  contraente,  ovvero  di  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone  un  residente  di  uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio  di  una
professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato. 
   3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel
traffico internazionale, nonche' dai beni  mobili  relativi  al  loro
esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente  in  cui  e'
situata l'impresa. 
   4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di  uno
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.