(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
 
   1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in 
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo 
   2. Per quanto concerne l'Italia: 
   Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che  sono
imponibili in Uzbekistan, l'Italia, nel calcolare le proprie  imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2 della  presente  Convenzione,
puo' includere nella base imponibile di tali imposte  detti  elementi
di  reddito,  a  meno  che  espresse  disposizioni   della   presente
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
   In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi pagata  in  Uzbekistan,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna
deduzione  sara'  accordata   ove   l'elemento   di   reddito   venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a  titolo  di
imposta su richiesta  dei  beneficiario  del  reddito  in  base  alla
legislazione italiana. 
   3. Per quanto concerne l'Uzbekistan. 
   Se  un  residente  dell'Uzbekistan  ritrae  redditi   o   possiede
patrimonio che,  in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente
Convenzione,  sono  imponibili  in  Italia,   l'Uzbekistan   dedurra'
dall'imposta versata da tale residente un ammontare pari  all'imposta
su detto reddito o detto patrimonio pagata in Italia. Tuttavia,  tale
deduzione non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta  calcolata  su
tale reddito o patrimonio  in  base  alle  leggi  ed  ai  regolamenti
dell'Uzbekistan che non devono essere in contrasto con  il  principio
generale qui espresso.