Articolo 24 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Uzbekistan, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Uzbekistan, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta dei beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne l'Uzbekistan. Se un residente dell'Uzbekistan ritrae redditi o possiede patrimonio che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Uzbekistan dedurra' dall'imposta versata da tale residente un ammontare pari all'imposta su detto reddito o detto patrimonio pagata in Italia. Tuttavia, tale deduzione non potra' eccedere l'ammontare dell'imposta calcolata su tale reddito o patrimonio in base alle leggi ed ai regolamenti dell'Uzbekistan che non devono essere in contrasto con il principio generale qui espresso.