(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
 
   1. I nazionali di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
   2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa  di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo ad uno Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
   3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del  paragrafo  1
dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo  6
dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre  spese  pagati  da
una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro  Stato
contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli  utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero
deducibili se  fossero  pagati  ad  un  residente  dei  primo  Stato.
Parimenti, i  debiti  di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  nei
confronti  di  un  residente   dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati contratti nei  confronti  di  un  residente  del  primo
Stato. 
   4. Le imprese di uno Stato contraente, il  cui  patrimonio  e'  in
tutto  o  in  parte,  direttamente  o  indirettamente,  posseduto   o
controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente,  non
sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  nonostante
le disposizioni dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni  genere  e
denominazione. 
   6. Tuttavia, le disposizioni di cui ai  paragrafi  precedenti  del
presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle  disposizioni
interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.