(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lei
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e'  residente,
o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 25,  a  quella
dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso  deve
essere sottoposto entro i due anni  che  seguono  la  prima  notifica
della misura che ha dato  luogo  all'imposizione  non  conforme  alle
                   disposizioni della Convenzione. 
   2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
   3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
   4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti   potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora  venga  ritenuto  che
degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti.