(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di
informazioni non viene  limitato  dall'articolo  1.  Le  informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od  autorita'  (ivi
compresi  i  tribunali  e  gli  organi   amministrativi)   incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle  imposte  previste  dalla
Convenzione, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati  per  tali  imposte.
Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni
soltanto  per  questi  fini.  Esse  potranno   servirsi   di   queste
informazioni nel corso  di  udienze  pubbliche  di  tribunali  o  nei
                              giudizi. 
   2. Le disposizioni del paragrafo 1  non  possono  in  nessun  caso
essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente 
l'obbligo 
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga  alla  propria
    legislazione o alla propria  prassi  amministrativa  o  a  quelle
    dell'altro Stato contraente; 
(b) di fornire informazioni che non  potrebbero  essere  ottenute  in
    base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
    prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
(c) di  fornire  informazioni   che   potrebbero   rivelare   segreti
    commerciali, di affari,  industriali,  professionali  o  processi
    commerciali oppure  informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe
    contraria all'ordine pubblico.