(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
 
   1 Ai fini della presente Convenzione, a meno che il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione. 
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le
    zone al di fuori dei mare territoriale le  quali  possono  essere
    considerate come zone sulle quali l'Italia, in  conformita'  alla
    propria  legislazione  ed   al   diritto   internazionale,   puo'
    esercitare i  propri  diritti  sovrani  per  quanto  concerne  la
    ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e  del
    sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
(b) il termine "Uzbekistan" designa la Repubblica dell'Uzbekistan  e,
    quando e' usato in senso geografico, comprende il suo territorio,
    le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, sui quali la
    Repubblica dell'Uzbekistan ha piena sovranita' e puo'  esercitare
    i propri diritti, compresi l'utilizzo  del  sottosuolo  marino  e
    delle risorse naturali, in conformita' del diritto internazionale
    ed ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan; 
(c) le  espressioni  "uno  Stato   contraente"   e   "l'altro   Stato
    contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uzbekistan  o
    l'Italia; 
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica,  una  societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
(e) il termine  "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
    qualsiasi ente che  e'  considerato  persona  giuridica  ai  fini
    dell'imposizione; 
(f) le espressioni "impresa  di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
    dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
    esercitata da un residente di uno Stato contraente  e  un'impresa
    esercitata da un residente dell'altro Stato contraente. 
(g) l'espressione   "traffico   internazionale"   designa   qualsiasi
    attivita' di  trasporto  effettuato  per  mezzo  di  una  nave  o
    aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati  contraenti,
    ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave  o  l'aeromobile  sia
    utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro  Stato
    contraente; 
(h) il termine "nazionali" designa: 
 
 
  (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato 
      contraente, 
 (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associa- 
      zioni costituite in conformita' della legislazione in vigore 
      in uno Stato contraente, 
 (i) l'espressione "autorita' competente" designa 
 (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 
 (ii) per quanto concerne l'Uzbekistan, il Comitato Fiscale di 
      Stato, 
 
   2 Per l'applicazione della presente Convenzione da  parte  di  uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite  hanno  il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle imposte oggetto della  Convenzione,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.