(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
   1. La presente Convenzione sara' ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati non appena possibile. 
   2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: 
(a) con riferimento alle imposte  prelevate  mediante  ritenuta  alla
    fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio
    dell'anno successivo a quello  in  cui  la  presente  Convenzione
    entra in vigore; e 
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul  patrimonio,
    alle imposte relative ai periodi imponibili che  iniziano  il,  o
    successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo  a  quello  in
    cui la presente Convenzione entra in vigore.