(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
 
                              DENUNCIA 
 
La presente Convenzione rimarra' in  vigore  sino  alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno  Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica  non  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,  notificandone  la
cessazione almeno sci mesi prima  della  fine  dell'anno  solare.  In
       questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: 
a) con riferimento alle imposte  prelevate  alla  fonte  sui  redditi
   realizzati a partire dal 1 gennaio dell'anno solare  successivo  a
   quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o  sul  patrimonio,
   per i periodi imponibili che iniziano il,  o  successivamente  al,
   primo gennaio dell'anno solare successivo a quello  nel  quale  e'
   stata notificata la denuncia. 
 
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE 
 
FATTA a Roma , il  21-XI-2000  in  duplice  esemplare,  nelle  lingue
   Italiana, Uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede
   In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. 
 
 
    

     PER IL GOVERNO DELLA               PER IL GOVERNO DELLA
     REPUBBLICA ITALIANA              REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
    

              Parte di provvedimento in formato grafico