(Convenzione-Protocollo agg.)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
 
   alla Convenzione tra il Governo della  Repubblica  Italiana  e  il
   Governo della Repubblica dell'Uzbekistan  per  evitare  le  doppie
   imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul  patrimonio  e
   per prevenire le evasioni fiscali. 
   All'atto della firma della Convenzione conclusa  in  data  odierna
   tra il Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo  della
   Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le  doppie  imposizioni  in
   materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
   evasioni fiscali, i  sottoscritti  hanno  concordato  le  seguenti
   disposizioni  aggiuntive  che  formano  parte   integrante   della
   Convenzione stessa. 
 
Resta inteso che: 
 
   1.  Con  riferimento  al  paragrafo  3  b)  dell'articolo  2,   se
   un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere  introdotta  in
   Italia, la presente Convenzione si applichera' a tale imposta e la
   doppia imposizione sara' evitata conformemente  alle  disposizioni
   dell'articolo 24 della Convenzione. 
   2.  L'espressione  "ente/i  locale/i",  ovunque  menzionata  nella
   presente  Convenzione,  comprende,  nel   caso   dell'Italia,   le
   suddivisioni politiche ed amministrative. 
   3. Con riferimento al paragrafo  2  dell'articolo  6,  il  termine
   "usufrutto" e' definito in conformita' della legislazione  interna
   di ciascuno degli Stati contraenti, ma in ogni caso  comprende  il
   diritto per cui un soggetto puo' utilizzare, in tutto o in  parte,
   un certo bene e da esso ricavarne tutti gli  utili,  anche  se  la
   proprieta'  e'  legalmente  in  capo  ad  un  altro  soggetto,   a
   condizione che l'usufruttario non cambi, danneggi o venda il bene.
   4. Con riferimento al paragrafo  3  dell'articolo  7,  per  "spese
   sostenute per gli scopi perseguiti dalla  stabile  organizzazione"
   si intendono le spese direttamente  connesse  con  l'attivita'  di
   detta stabile organizzazione. 
   5. Con riferimento all'articolo 18, se un residente di  uno  Stato
   contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme
   ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego
   nel primo Stato come indennita' di fine rapporto  o  remunerazioni
   forfettarie di natura  analoga  sono  imponibili  in  detto  Stato
   contraente.  Ai  fini  del   presente   paragrafo,   l'espressione
   "indennita' di fine rapporto"  comprende  i  pagamenti  effettuati
   all'atto della cessazione di un incarico o di un  impiego  di  una
   persona fisica. 
   6.  Con  riferimento  al  paragrafo   6   dell'articolo   25,   le
   disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale
   comprendono le disposizioni per limitare la deducibilita' di spese
   ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di
   uno  Stato  contraente  ed  imprese   situate   nell'altro   Stato
   contraente. 
   7. Con riferimento all'articolo 26, nel caso in cui difficolta'  o
   dubbi relativi all'interpretazione della Convenzione  non  possano
   essere risolti dalle autorita' competenti ai  sensi  dell'articolo
   26,  il  caso  puo',  qualora  le  autorita'  competenti  ed  il/i
   contribuente/i  concordino,  essere  sottoposto  ad  arbitrato,  a
   condizione che il contribuente dichiari  per  iscritto  di  essere
   vincolato dalla  decisione  della  commissione  di  arbitrato.  La
   decisione della commissione di arbitrato in  un  caso  particolare
   sara' vincolante per entrambi gli Stati con  riferimento  a  detto
   caso. Le procedure saranno stabilite tra gli Stati  ai  sensi  del
   paragrafo 4 dell'articolo 26, e sulla base di uno scambio di  note
   tra le due  autorita'  competenti  Le  disposizioni  del  presente
   paragrafo si applicheranno dopo che  le  autorita'  competenti  le
   avranno convenute attraverso uno scambio di note. 
   8. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26,  l'espressione
   "indipendentemente  dai  ricorsi   previsti   dalla   legislazione
   nazionale" significa che l'attivazione della procedura  amichevole
   non e' in alternativa con le procedure contenziose  nazionali  che
   vengono  in  ogni  caso  preventivamente   iniziate   laddove   la
   controversia concerne un'applicazione delle imposte  non  conforme
   alla presente Convenzione. 
   9. Le disposizioni di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  29  non
   pregiudicano il diritto delle  autorita'  competenti  degli  Stati
   contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse  per
   l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste  dalla  presente
   Convenzione. 
 
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO 
 
FATTO a Roma, il 21 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue
   italiana, uzbeka ed inglese,  tutti  i  testi  facenti  egualmente
   fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. 
 
    

     PER IL GOVERNO DELLA                PER IL GOVERNO DELLA
     REPUBBLICA ITALIANA              REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN