PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione stessa. Resta inteso che: 1. Con riferimento al paragrafo 3 b) dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere introdotta in Italia, la presente Convenzione si applichera' a tale imposta e la doppia imposizione sara' evitata conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione. 2. L'espressione "ente/i locale/i", ovunque menzionata nella presente Convenzione, comprende, nel caso dell'Italia, le suddivisioni politiche ed amministrative. 3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, il termine "usufrutto" e' definito in conformita' della legislazione interna di ciascuno degli Stati contraenti, ma in ogni caso comprende il diritto per cui un soggetto puo' utilizzare, in tutto o in parte, un certo bene e da esso ricavarne tutti gli utili, anche se la proprieta' e' legalmente in capo ad un altro soggetto, a condizione che l'usufruttario non cambi, danneggi o venda il bene. 4. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. 5. Con riferimento all'articolo 18, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili in detto Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica. 6. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 25, le disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale comprendono le disposizioni per limitare la deducibilita' di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente. 7. Con riferimento all'articolo 26, nel caso in cui difficolta' o dubbi relativi all'interpretazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 26, il caso puo', qualora le autorita' competenti ed il/i contribuente/i concordino, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente dichiari per iscritto di essere vincolato dalla decisione della commissione di arbitrato. La decisione della commissione di arbitrato in un caso particolare sara' vincolante per entrambi gli Stati con riferimento a detto caso. Le procedure saranno stabilite tra gli Stati ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 26, e sulla base di uno scambio di note tra le due autorita' competenti Le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno dopo che le autorita' competenti le avranno convenute attraverso uno scambio di note. 8. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 9. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO IL PRESENTE PROTOCOLLO FATTO a Roma, il 21 novembre 2000, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN