(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
 
                              RESIDENTI 
 
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente  di  uno
Stato  contraente"  designa  ogni  persona  che,  in   virtu'   della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,  tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta
in detto Stato soltanto per il reddito che  esse  ricavano  da  fonti
       situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato 
   2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel
    quale  ha  un'abitazione  permanente.  Quando  essa  dispone   di
    un'abitazione permanente in entrambi  gli  Stati  contraenti,  e'
    considerata residente dello Stato contraente  nel  quale  le  sue
    relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli
    interessi vitali); 
(b) se non si puo' determinare lo Stato contraente  nel  quale  detta
    persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la  medesima
    non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
    essa e' considerata  residente  dello  Stato  contraente  in  cui
    soggiorna abitualmente; 
(c) se detta persona soggiorna abitualmente  in  entrambi  gli  Stati
    contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno  di  essi,
    essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha
    la nazionalita'; 
(d) se detta  persona  ha  la  nazionalita'  di  entrambi  gli  Stati
    contraenti, o non ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
    autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   risolvono   la
    questione di comune accordo. 
 
   3. Quando, in base alle disposizioni dei paragrafo 1, una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova
la sede della sua direzione effettiva.