(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
           esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
   2 L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare 
(a) una sede di direzione; 
(b) una succursale; 
(c) un ufficio; 
(d) un'officina; 
(e) un laboratorio; 
(f) una miniera, una cava o altro  luogo  di  estrazione  di  risorse
    naturali; 
(g) un  cantiere  di  costruzione  o  di  montaggio  la  cui   durata
    oltrepassa i dodici mesi. 
 
   3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se. 
(a) si fa uso di una installazione  ai  soli  fini  di  deposito,  di
    esposizione  o  di  consegna  di  beni   o   merci   appartenenti
    all'impresa; 
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai
    soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai
    soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare
    beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
(e) una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini   di
    pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche  o
    di  attivita'  analoghe  che  abbiano  carattere  preparatorio  o
    ausiliario per l'impresa. 
 
   4. Una persona che agisce in uno Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata stabile organizzazione nel primo Stato se  dispone  nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le  permettono
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo  il  caso  in  cui
l'attivita' di detta persona sia  limitata  all'acquisto  di  beni  o
merci per l'impresa. 
   5. Non si considera che un'impresa di uno Stato  contraente  abbia
una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente  per  il  solo
fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attivita' per mezzo
di un mediatore, di  un  commissionario  generale  o  di  ogni  altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a  condizione  che
dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
   6. Il fatto che una societa' residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato  (a  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.