(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
 
   1. I redditi che un residente di uno Stato  contraente  ritrae  da
beni immobili  (inclusi  i  redditi  agricoli  o  forestali)  situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
   2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita'  della
legislazione dello Stato contraente  in  cui  i  beni  sono  situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole  e  forestali,  i  diritti  ai  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  diritto  privato   riguardanti   la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a  pagamenti
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
   3. Le  disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni
altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
   4. Le disposizioni dei paragrafi 1  e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche'  ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.