(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
 
                         UTILI DELLE IMPRESE 
 
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in detto Stato, a meno  che  l'impresa  non  svolga  la  sua
attivita' nell'altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal  modo  la  sua
attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma
    soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a: 
 
a) detta stabile organizzazione; ovvero 
b) Vendite in detto altro Stato di beni o merci di natura identica  o
   analoga  a   quelli   venduti   per   mezzo   di   detta   stabile
   organizzazione. 
 
   2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando  un'impresa
di uno Stato contraente svolge  la  sua  attivita'  nell'altro  Stato
contraente per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata,  in
ciascuno  Stato  contraente  vanno   attribuiti   a   detta   stabile
organizzazione gli utili che  si  ritiene  sarebbero  stati  da  essa
conseguiti se si fosse trattato di  un'impresa  distinta  e  separata
svolgente attivita' identiche o analoghe in  condizioni  identiche  o
analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce
una stabile organizzazione. 
   3. Nella determinazione degli utili di una stabile  organizzazione
sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e
le spese generali di amministrazione,  sia  nello  Stato  in  cui  e'
situata  la  stabile  organizzazione,  sia  altrove.  Tuttavia,  tale
deduzione non e' ammessa con riferimento  a  eventuali  somme  pagate
(diversamente che per il rimborso di spese effettive)  dalla  stabile
organizzazione alla  sede  centrale  dell'impresa  o  ad  altri  suoi
uffici, a titolo di canoni, compensi o altri  pagamenti  analoghi  in
corrispettivo per l'uso di brevetti o altri diritti, o  a  titolo  di
provvigioni  per  specifici  servizi  resi  o  per   l'attivita'   di
direzione, oppure, ad eccezione del caso delle aziende di credito,  a
titolo  di  interessi   su   prestiti   in   favore   della   stabile
organizzazione. 
   4.  Qualora  uno  degli  Stati  contraenti  segua  la  prassi   di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione  in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra  le  diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a  detto
Stato contraente di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la
ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto  adottato  dovra'
essere tale che  il  risultato  ottenuto  sia  conforme  ai  principi
contenuti nel presente articolo. 
   5.  Nessun  utile  puo'   essere   attribuito   ad   una   stabile
organizzazione a motivo del  semplice  acquisto  da  parte  di  detta
stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa. 
   6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire  alla
stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per
anno, a meno  che  non  esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per
procedete diversamente. 
   7. Quando gli utili comprendono elementi  di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente articolo.