(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno  Stato  contraente
         sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 
   2. Se  la  sede  della  direzione  effettiva  di  una  impresa  di
navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta  sede  si
considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto  di
immatricolazione della nave, oppure,  in  mancanza  di  un  porto  di
immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui   e'   residente
l'esercente la nave. 
   3. Le disposizioni del paragrafo 1  si  applicano  parimenti  agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.