(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
 
                            1. Allorche' 
 
   a) un'impresa di uno Stato  contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa dell'altro Stato contraente, 
 
   o 
 
   b) le medesime persone partecipano direttamente  o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
   e,  nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che, sarebbero state convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma  che,
a causa di dette  condizioni,  non  lo  sono  stati,  possono  essere
inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
   2. Allorche'  uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- utili sui quali un'impresa dell'altro  Stato  contraente  e'  stata
sottoposta a tassazione in detto  altro  Stato,  e  gli  utili  cosi'
inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore  dell'impresa  del
primo Stato, se le condizioni fissate  tra  le  due  imprese  fossero
state quelle che sarebbero state convenute tra imprese  indipendenti,
allora detto altro  Stato  fara'  un'apposita  rettifica  all'importo
dell'imposta ivi applicata su tali utili.  Tali  rettifiche  dovranno
effettuarsi unicamente in conformita' alla  procedura  amichevole  di
cui all'articolo 26 della presente Convenzione e ai paragrafi 7  e  8
del Protocollo.