Art. 2
         Modalita' e termini di presentazione delle domande
   di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento  le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti
delle  quali  siano  state  assunte  da  parte  di  MCC  S.p.a.  o di
Artigiancassa  S.p.a.  deliberazioni  di revoca totale o parziale dei
contributi  medesimi  per inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli  1  e  2  del  Decreto  interministeriale del 23 marzo 1995,
presentano  alla  banca  che  ha concesso il finanziamento oggetto di
revoca  dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca
e di riammissione alle agevolazioni.
  2.   Alla   domanda  e'  allegata  la  documentazione  della  spesa
sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o
di  Artigiancassa  S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di
cui all'articolo 1.
  3.  La  banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,
trasmette  a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di
cui   al  comma  2,  corredata  di  una  relazione  sullo  stato  del
finanziamento agevolato.