Art. 3.
       Annullamento della revoca e riammissione al contributo

  1.  MCC  S.p.a.  ovvero  Artigiancassa  S.p.a.,  sulla  base  della
documentazione   pervenuta   ai   sensi   dell'articolo 2,  comma  3,
provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa:
    a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per
inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 1  e 2 del
Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;
    b) alla   riammissione   al  contributo  rideterminato  ai  sensi
dell'articolo 1 e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;
    c) all'invio   della   deliberazione   alla   banca  che  ne  da'
comunicazione all'impresa;
    d) alla  restituzione dei contributi gia' rimborsati dall'impresa
a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.