Art. 3. Annullamento della revoca e riammissione al contributo 1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa: a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995; b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 1 e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995; c) all'invio della deliberazione alla banca che ne da' comunicazione all'impresa; d) alla restituzione dei contributi gia' rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.