Art. 5.
               Cessazione dell'attivita' dell'impresa

  1.  In  caso  di cessazione dell'attivita' il mutuatario, che abbia
regolarmente  sostenuto  le  spese  oggetto  delle agevolazioni, puo'
proseguire   nel  pagamento  delle  rate  residue  del  finanziamento
erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.