Art. 6. Fallimento dell'impresa beneficiaria 1. In caso di fallimento dell'impresa purche' la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all'articolo 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a. 2. Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.