Art. 6.
                Fallimento dell'impresa beneficiaria

  1.  In  caso  di  fallimento  dell'impresa  purche' la stessa abbia
regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda
di  cui  all'articolo 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC
S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
  2.  Il  contributo  e'  concesso fino al giorno antecedente la data
della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.