Art. 8.
                          Norma transitoria

  1.  Limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 52, comma
28,  della  legge  n.  448  del  2001  sono  sospese, in attesa della
definizione  delle  pratiche,  le  azioni di recupero dei crediti per
contributi  revocati  intraprese  dalle banche finanziatrici o da MCC
S.p.a.  o  da  Artigiancassa  S.p.a.  nei confronti delle imprese che
abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 2.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo
2,  comma  8,  del  Decreto  interministeriale  del  23 marzo 1995 si
intendono integrate dall'articolo 1 del presente regolamento. Restano
ferme,  in  quanto  compatibili,  le altre disposizioni contenute nel
Decreto interministeriale del 23 marzo 1995.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 10 dicembre 2003

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1
    Economia e finanze, foglio n. 23
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il  testo dell'art. 52, comma 28, della legge n.
          448 del 2001, si vedano le note alle premesse.