(Protocollo - art. 4)
ARTICOLO 4 
(1) Il consenso ad essere  vincolato  dal  presente  Protocollo  puo'
essere espresso da: 
- firma non sottoposta a ratifica, accettazione  o  approvazione;  lo
Stato che si avvale di tale possibilita', notifica al Depositario, al
momento della firma, che la sua firma vale come  consenso  ad  essere
vincolato dal presente Protocollo di adesione; 
- firma sottoposta  a  ratifica,  accettazione  o  approvazione;  gli
strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione  sono
depositati presso il Depositario. 
(2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi  dopo
la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni: 
- che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore; 
- che le  Parti  contraenti  della  Convenzione  delle  Alpi  abbiano
espresso  il  proprio  consenso  ad  essere  vincolate  dal  presente
Protocollo di adesione; 
- che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio  consenso  ad
essere vincolato dal presente Protocollo di adesione. 
(3) Per i firmatari  che  non  sono  ancora  Parti  contraenti  della
Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal  presente
Protocollo di adesione avra' effetto solo dalla data  di  entrata  in
vigore  della  Convenzione  delle  Alpi  presso   le   stesse   Parti
contraenti.