(Protocollo - art. 7)
ARTICOLO 7 
Il Depositario notifica a tutte le Parti  contraenti  e  a  tutte  le
Parti firmatarie: 
-  le  firme,  precisando  se  sono  sottoposte  o  no  a   ratifica,
accettazione o approvazione; 
-  il  deposito  degli  strumenti   di   ratifica,   accettazione   o
approvazione; 
- le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4; 
- le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore. 
In fede di cio', i firmatari debitamente  autorizzati  a  tale  scopo
hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione. 
 
Fatto a Chambin, il 20/12/1994,, in  francese,  italiano,  sloveno  e
tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa  egualmente  fede,  in
un'unica copia che verra' depositata presso l'Archivio di Stato della
Repubblica d'Austria. Il Depositario ne trasmette  copia  conforme  a
tutti i firmatari. 
 
 
 
Per la Repubblica Federale di Germania 
Per La Repubblica d'Austria 
Per la Repubblica Francese 
Per la Repubblica Italiana 
Per il Principato di Liechstenstein 
Per la Repubblica di Slovenia 
Per la Confederazione Svizzera 
Per la Comunita' Europea 
Per il Principato di Monaco 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico