Art. 3.
    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  14.235  euro  annui  ad  anni  alterni  a  decorrere dal 2003. Al
relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.