(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione  della
seconda delle due notifiche con cui le Parti  Contraenti  si  saranno
comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive
procedure interne di ratifica all'uopo previste. 
Il presente Accordo potra' essere  modificato  in  qualsiasi  momento
tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in  vigore
con le stesse modalita' previste per l'entrata in vigore del presente
Accordo. 
Il presente Accordo, che  avra'  la  durata  di  cinque  anni,  sara'
tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle
Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di  denunciarlo,
in tal caso la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la  sua  notifica
all'altra Parte Contraente. 
In  caso  di  denuncia,  le  Parti  Contraenti  si  adopereranno  per
completare  le  attivita'  non  terminate  ed   avranno   inizio   le
consultazioni per la risoluzione di questioni controverse. 
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto ad Amman,  presso  il  Quartier  Generale  delle  Forze  Armate
giordane, l' 11 giugno 2002 in due originali, ciascuno  nella  lingua
Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. 
 
 
    

      PER IL GOVERNO                      PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA           DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
L'Ambasciatore d'Italia              Il Presidente dei Capi di Stato
  Stefano Jedrkiewicz                        Maggiore delle
                                         Forze Armate Giordane
                               Gen. C.A. Khalid J. Al-Sarayreh