(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
L'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle  concrete  attivita'   di
cooperazione nel campo della difesa, saranno  compito  del  Ministero
della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero  della  Difesa
del Regno Hascemita di Giordania. 
Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti  si
terranno alternativamente a Roma e ad Amman allo scopo di elaborare e
concordare, ove se ne ravvisi l'opportunita' e previo  riconoscimento
bilaterale   dell'esigenza,   eventuali   Intese    specifiche    che
integreranno e completeranno il presente Accordo,  nonche'  possibili
programmi di  cooperazione  bilaterale  tra  le  Forze  Armate  della
Repubblica  Italiana  e  le  Forze  Armate  del  Regno  Hascemita  di
Giordania. 
Nei  programmi  di  cooperazione  bilaterale  saranno  riportate   le
attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.