ARTICOLO 3 La cooperazione fra le Parti Contraenti avra' luogo nei seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa; c. importazione, esportazione e transito di armamenti; d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie; e. rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; f. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, amministrazione e gestione del personale; g. formazione/addestramento; h. questioni relative alla polizia militare; questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; l. servizi sanitari militari; m. storia militare; n. sport militare. I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti Contraenti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.