(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
La cooperazione fra le Parti  Contraenti  avra'  luogo  nei  seguenti
campi: 
a. sicurezza e politica di difesa; 
b. industrie  per  la  difesa  e  politica  degli  approvvigionamenti
subordinate ai due Ministeri della Difesa; 
c. importazione, esportazione e transito di armamenti; 
d. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie; 
e. rispetto  dei  trattati  internazionali  su  difesa,  sicurezza  e
controllo degli armamenti; 
f. organizzazione delle  F.A.,  struttura  ed  equipaggiamento  delle
unita' militari, amministrazione e gestione del personale; 
g. formazione/addestramento; 
h. questioni relative alla polizia militare; 
questioni ambientali  e  controllo  dell'inquinamento  causato  dalle
strutture militari; 
l. servizi sanitari militari; 
m. storia militare; 
n. sport militare. 
I suindicati campi di cooperazione militare  non  dovranno  essere  i
soli  oggetto  di  cooperazione.  Entrambe  le  Parti  Contraenti  si
impegnano a ricercare nuovi settori di  collaborazione  di  reciproco
interesse.