(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
La cooperazione fra le Parti Contraenti si sviluppera' nelle seguenti
forme: 
a. incontri dei Ministri  della  Difesa,  Comandanti  in  Capo,  loro
sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti; 
b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti; 
c.  organizzazione  e  svolgimento  di  attivita'  addestrative   ed.
esercitazioni; 
d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; 
e. contatti fra istituzioni militari similari; 
f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione  a  simposi,
conferenze, corsi; 
g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari; 
h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; 
i. scambi di attivita' culturali e sportive.