ARTICOLO 4 La cooperazione fra le Parti Contraenti si sviluppera' nelle seguenti forme: a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti Contraenti; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti Contraenti; c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative ed. esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. contatti fra istituzioni militari similari; f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze, corsi; g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari; h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; i. scambi di attivita' culturali e sportive.