(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
Le Parti Contraenti,  in  conformita'  con  le  rispettive  normative
nazionali  vigenti  in  materia,  promuoveranno  l'interscambio   dei
materiali d'armamento, di cui all'Art. 3, compresivi  delle  relative
componenti, nelle seguenti categorie: 
a. aeromobili; 
b. unita' navali da combattimento subacquee e di superficie; 
c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso  calibro  e
relativo munizionamento. 
Detto interscambio  sara'  svolto  nell'ambito  di  applicazione  del
presente Accordo e potra' essere attuato con  operazioni  dirette  da
Stato  a  Stato  oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dai
rispettivi governi. 
L'eventuale riesportazione a  Paesi  terzi  dovra'  avvenire  con  il
preventivo benestare dei Paese cedente. 
Il presente Accordo non vincola alcuna delle due Parti Contraenti  ad
aderire alla proposta di scambio di armamenti eventualmente  avanzata
dalla Controparte. 
Qualora le Parti Contraenti intendano  promuovere  l'interscambio  in
altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del  presente
Accordo,  dovranno  farvi   esplicito   riferimento   in   protocolli
aggiuntivi  dove  detti  materiali  siano  individuati   secondo   le
categorie degli elenchi nazionali. 
L'eventuale trasferimento  di  materiali  a  titolo  gratuito  potra'
avvenire subordinatamente alla  sottoscrizione  di  appositi  Accordi
Tecnici contenenti specifiche disposizioni.