(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Le Parti Contraenti sosterranno i costi di  attuazione  del  presente
Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione  sulla  base  del
principio di reciprocita'. 
La Parte Contraente Inviante paghera', per il proprio  personale,  le
spese di viaggio, le spese relative  alle  retribuzioni,  come  anche
quelle per l'assicurazione  infortunistica  ed  ogni  altro  compenso
previsto dalle proprie norme per il personale. 
La  Parte  Contraente  Ricevente  sosterra'  le  spese  relative   al
trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le
spese  di  vitto  e  alloggio,  qualora  reperibili  nell'ambito   di
strutture  militari,   nonche'   quelle   relative   alle   attivita'
programmate. 
I diritti all'assistenza medica e le  relative  spese  sono  regolati
dalle  leggi  vigenti  sul  territorio  di   ciascuna   delle   Parti
Contraenti. In particolare: 
a. la  Parte  Contraente  Ricevente  provvedera'  alle  cure  mediche
d'emergenza; 
b. la Parte Contraente Inviante provvedera' all'assicurazione 
sanitaria, nonche' 
alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. 
Tale principio generale  di  reciprocita'  non  sara'  applicato  nei
riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone.  Le  modalita'  di
finanziamento dei citati gruppi sono  stabilite  di  volta  in  volta
previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti. 
Per quanto attiene l'ammissione di personale militare  ai  corsi,  al
fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita'
esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno
stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto
della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi. 
Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una  delegazione  al
di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne  assume  tutti  gli
oneri derivanti.