ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla base del principio di reciprocita'. La Parte Contraente Inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalle proprie norme per il personale. La Parte Contraente Ricevente sosterra' le spese relative al trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' quelle relative alle attivita' programmate. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. In particolare: a. la Parte Contraente Ricevente provvedera' alle cure mediche d'emergenza; b. la Parte Contraente Inviante provvedera' all'assicurazione sanitaria, nonche' alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Le modalita' di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti. Per quanto attiene l'ammissione di personale militare ai corsi, al fine di regolamentare gli aspetti finanziari, sanitari e le modalita' esecutive di dettaglio della specifica forma di cooperazione, saranno stipulati appositi Accordi tra le Parti Contraenti, che tengano conto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.