(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal  personale  militare
durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta
alla  Parte  Contraente  Inviante.Nel  caso  in  cui   questi   danni
coinvolgano personale, equipaggiamenti  ed  infrastrutture  militari,
eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei
danni saranno risolti di reciproco accordo.