ARTICOLO 7 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione spetta alla Parte Contraente Inviante.Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.