(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto  di  esercitare  la
loro giurisdizione  sul  personale  ospite  per  quanto  riguarda  le
infrazioni commesse sul proprio territorio  e  punite  dalla  propria
legislazione. 
Tuttavia, le Autorita'  del  Paese  d'origine  hanno  il  diritto  di
esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze  Armate,  per
quanto riguarda: 
a. le infrazioni che minacciano la  sicurezza  o  i  beni  del  Paese
d'origine; 
b.	le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse 
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con 
il 
servizio. 
Nell'ipotesi  di  cui  al  secondo  comma,  le  Autorita'  del  Paese
d'origine possono rinunciare alla giurisdizione,  notificandolo  alle
autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.