ARTICOLO 8 Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. Tuttavia, le Autorita' del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate, per quanto riguarda: a. le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione, notificandolo alle autorita' del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.