ARTICOLO 9 Informazioni e documenti scambiati sulla base del presente Accordo saranno protetti in conformita' alle norme dello Stato della Parte Contraente che li ha prodotti. Ciascuna delle Parti Contraenti trattera' tutti i materiali, i progetti, i design, le specifiche tecniche e tutte le altre informazioni classificate ricevute ai sensi del presente Accordo in conformita' alle misure di sicurezza, che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adottera' tutte le misure necessarie, affinche' tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette. Sono considerati informazioni, documenti e/o materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni. I gradi di segretezza adottati dalle Parti Contraenti sono i seguenti: Per la Repubblica Italiana corrispondenza Per il Regno Hascemita di (in lingua inglese) Giordania SEGRETISSIMO TOP SECRET TBD SEGRETO SECRET TBD RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL TBD RISERVATO RESTRICTED TBD Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie che saranno oggetto di scambio, ai sensi del presente Accordo, saranno utilizzati esclusivamente ai fini concordati specificamente dalle Parti Contraenti e nell'ambito del presente Accordo. Non e' permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto del Governo cedente, tranne nel caso in cui le Parti Contraenti concordino diversamente. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi fra Industrie e/o Agenzie diverse dalle Parti Contraenti, gli Organi competenti delle due Parti elaboreranno intese separate. Nel corso dei relativi negoziati, le misure di sicurezza di cui al presente Accordo si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate in tale sede.