(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
Informazioni e documenti scambiati sulla base  del  presente  Accordo
saranno protetti in conformita' alle norme dello  Stato  della  Parte
Contraente che li ha prodotti. 
Ciascuna delle  Parti  Contraenti  trattera'  tutti  i  materiali,  i
progetti,  i  design,  le  specifiche  tecniche  e  tutte  le   altre
informazioni classificate ricevute ai sensi del presente  Accordo  in
conformita' alle misure di sicurezza, che non saranno  meno  rigorose
di quelle  che  corrispondono  al  grado  di  segretezza  determinato
dall'originatore ed adottera' tutte le misure  necessarie,  affinche'
tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede  la
Parte Contraente che li trasmette. 
Sono considerati informazioni, documenti e/o  materiali  classificati
quelli che contengono un'informazione riservata ed inoltre  qualsiasi
comunicazione effettuata in qualsiasi  circostanza  ed  in  qualsiasi
modo, qualora contenga tali informazioni. 
I  gradi  di  segretezza  adottati  dalle  Parti  Contraenti  sono  i
seguenti: 
 
 
    

Per la Repubblica Italiana corrispondenza Per il Regno Hascemita di
                           (in lingua inglese)         Giordania
    SEGRETISSIMO            TOP SECRET                TBD
      SEGRETO                 SECRET                    TBD
   RISERVATISSIMO           CONFIDENTIAL                TBD
     RISERVATO                RESTRICTED                TBD


    
 
Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i  materiali  e  le
tecnologie che saranno oggetto di  scambio,  ai  sensi  del  presente
Accordo,  saranno  utilizzati  esclusivamente  ai   fini   concordati
specificamente dalle Parti  Contraenti  e  nell'ambito  del  presente
Accordo. 
Non e' permessa  la  trasmissione  a  Paesi  terzi  di  informazioni,
documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la  difesa,
classificati  e  non,  acquisiti   nell'ambito   della   cooperazione
derivante dal presente Accordo senza l'assenso  scritto  del  Governo
cedente, tranne nel  caso  in  cui  le  Parti  Contraenti  concordino
diversamente. 
Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito
del presente Accordo, oggetto di scambi  fra  Industrie  e/o  Agenzie
diverse dalle Parti Contraenti, gli Organi competenti delle due Parti
elaboreranno intese separate. Nel corso dei  relativi  negoziati,  le
misure di sicurezza di cui al presente Accordo si applicheranno anche
alle informazioni classificate scambiate in tale sede.