Art. 3.
          (Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
   1. Il Corpo forestale dello Stato e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione
e  organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la
dipendenza  funzionale  dal  Ministro  dell'interno  per le questioni
inerenti  l'ordine  pubblico,  la  pubblica  sicurezza,  il  pubblico
soccorso e la protezione civile.
   2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio si
avvale  della  collaborazione  del Corpo forestale dello Stato per le
funzioni  di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
g),  h)  e  i), nonche' per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo
edilizio,  con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle  alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa
normativa.
   3. All'unita' dirigenziale di livello generale, individuata presso
il  Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento
previsto  dall'articolo  7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2001,  n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresi'
le  funzioni,  e'  preposto  un  dirigente  generale  che  assume  la
qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
   4.  Il  capo  del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi
dell'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
   5.  L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello
dirigenziale  non  generale  e dei relativi compiti e' disposta con i
decreti   ministeriali   di   natura   non   regolamentare   previsti
dall'articolo  7,  comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e successive modificazioni.
   6.  L'organizzazione,  l'attivita' di servizio e il regolamento di
disciplina  del  Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o
piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata
distribuzione territoriale del personale.
   7.  La  Scuola  del  Corpo  forestale  dello  Stato  provvede alla
formazione,     all'addestramento,     all'aggiornamento    e    alla
specializzazione  del  personale  del Corpo, nonche', a richiesta, di
quello  dipendente  da  altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso
quello  dei  servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori
dell'ambiente.  Gli  oneri  relativi alla formazione da espletare nei
confronti   degli   operatori  dell'ambiente  non  appartenenti  alla
pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
   8.  Il  personale  del  Corpo forestale dello Stato con qualifiche
permanenti  di  polizia  e' autorizzato a portare armi, e' esente dal
richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha
diritto  al  libero  percorso  sulle  linee  dei  mezzi  pubblici  di
trasporto urbano e metropolitano.
 
          Note all'art. 3:
              -   L'attuale  Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  e'  stato  istituito  con il decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito
          il  Ministero  per  le politiche agricole, istituito con il
          decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua
          volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali, sorto all'indomani del referendum
          popolare   del   1993,  che  aveva  abrogato  il  Ministero
          dell'agricoltura   e  delle  foreste.  Anche  il  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e'  stato
          istituito  con  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, in sostituzione del Ministero dell'ambiente, istituito
          con la legge 8 luglio 1986, n. 349.
              -   Il  decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,
          successivamente    modificato   dal   decreto   legislativo
          28 dicembre  2001,  n.  472, contiene il riordino dei ruoli
          del  personale  direttivo  e  dirigente del Corpo forestale
          dello  Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000,
          n.  78.  In particolare, l'art. 7 (Qualifiche del ruolo dei
          dirigenti del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
              «1.  Il  ruolo  dei dirigenti del Corpo forestale dello
          Stato e' articolato nelle seguenti qualfiche:
                a) primo dirigente;
                b) dirigente superiore;
                c) dirigente  generale capo del Corpo forestale dello
          Stato.
              2.  La  relativa  dotazione  organica  e' fissata nella
          tabella  B allegata al presente decreto in sostituzione del
          quadro   D   della  tabella  XI  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
              3.   La   individuazione  dell'unita'  dirigenziale  di
          livello  generale  del  Corpo  forestale  dello  Stato, che
          presiede  anche all'amministrazione del relativo personale,
          e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
          dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
          definizione  dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
          per  la  prima  con  regolamento e per le altre con decreti
          ministeriali   di   natura   non  regolamentare,  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  4-bis,  rispettivamente lettera b) e
          lettera  e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
          modificazioni.     Fino     all'adozione    dei    predetti
          provvedimenti,  da  emanare entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le funzioni ed i
          compiti  attuali  restano  attribuiti  alla responsabilita'
          degli  uffici  di livello dirigenziale gia' operanti per il
          Corpo forestale dello Stato.
              4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli
          assetti   organizzativi   e  della  loro  rispondenza  alle
          esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato, anche
          con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici
          periferici,  al  fine  di  accertarne  la  funzionalita' ed
          efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c),
          della   legge   23 agosto   1988,   n.   400  e  successive
          modificazioni.
              5.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti, ferme
          restando  le  funzioni  previste dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748,  rivestono la
          qualifica  di  sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I
          primi  dirigenti  rivestono anche la qualifica di ufficiale
          di polizia giudiziaria.
              6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello
          Stato  e'  nominato  ai  sensi dell'art. 25 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
              7.  Al  secondo  periodo del secondo comma dell'art. 18
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte infine le
          seguenti  parole:  «ed il dirigente generale capo del Corpo
          forestale dello Stato.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1972,   n.   748,   reca   la   disciplina  delle  funzioni
          dirigenziali  nelle  Amministrazioni  dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo. In particolare, l'art. 25 stabilisce
          che  «la  nomina  a  dirigente  generale,  o  a  qualifiche
          superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di
          organico,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro competente».
              -   La  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
          disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri.   In   particolare,  l'art.  17
          disciplina  le modalita' procedimentali per l'emanazione di
          un  regolamento  governativo.  Il  comma  4-bis  concerne i
          regolamenti  relativi all'organizzazione ed alla disciplina
          degli uffici dei Ministeri.