Art. 3.
   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  655.145  euro  annui  a  decorrere dal 2003. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.