Articolo 10 PROCEDURA DECISIONALE 1. Le decisioni adottate dalla Parte importatrice sono conformi all'articolo 15. 2. La Parte importatrice deve, entro il termine stabilito all'articolo 9, indicare per iscritto all'autore della notifica se il movimento transfrontaliero intenzionale puo' aver luogo: a) solo quando la Parte importatrice ha dato il suo consenso per iscritto; oppure b) alla scadenza di un termine di almeno novanta giorni, senza altro consenso per iscritto. 3. Entro duecentosettanta giorni dopo la data di ricevimento della notifica, la Parte importatrice comunica per iscritto all'autore della notifica ed al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, la decisione di cui al paragrafo 2 a) precedente: a) autorizzando l'importazione, con o senza condizioni, ed indicando in che modo la decisione si applichera' alle ulteriori importazioni dello stesso organismo vivente modificato; b) Vietando l'importazione; c) Chiedendo informazioni pertinenti supplementari in conformita' alla sua regolamentazione nazionale o all'allegato I; il numero di giorni trascorsi fra il momento in cui la Parte importatrice chiede informazioni pertinenti supplementari e quello in cui le ottiene, non viene considerato nel calcolo del termine di cui detta Parte dispone per rispondere; d) informando l'autore della notifica che il periodo specificato nel presente paragrafo e' prolungato per una determinata durata. 4. Salvo che nel caso di un incondizionato consenso, le decisioni di cui al paragrafo 3 precedente devono indicare le ragioni che le hanno motivate. 5. Il fatto che la Parte importatrice non comunichi la sua decisione entro i duecentosettanta giorni successivi alla data di ricevimento, non significa che essa acconsente al movimento transfrontaliero intenzionale. 6. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta all'insufficienza di informazioni e di conoscenze scientifiche pertinenti sulla portata dei potenziali effetti sfavorevoli di un organismo vivente modificato sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica nella Parte importatrice, in considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, non impedisce a questa Parte di prendere, come opportuno, una decisione concernente l'importazione dell'organismo vivente modificato in questione, quale indicato al paragrafo 3 di cui sopra, per evitare o ridurre al minimo tali potenziali effetti sfavorevoli. 7. La Conferenza delle Parti che siede in quanto Riunione delle Parti al Protocollo decide, nella sua prima riunione, le procedure ed i meccanismi appropriati per aiutare le Parti importatrici a prendere una decisione.