(Protocollo - art. 10)
                             Articolo 10 
                        PROCEDURA DECISIONALE 
 
   1. Le decisioni adottate dalla Parte  importatrice  sono  conformi
all'articolo 15. 2. La Parte  importatrice  deve,  entro  il  termine
stabilito all'articolo 9,  indicare  per  iscritto  all'autore  della
notifica se il  movimento  transfrontaliero  intenzionale  puo'  aver
luogo: 
a) solo quando la Parte importatrice ha  dato  il  suo  consenso  per
   iscritto; oppure 
b) alla scadenza di un termine di almeno novanta giorni, senza  altro
   consenso per iscritto. 
 
   3. Entro duecentosettanta giorni dopo la data di ricevimento della
notifica, la Parte  importatrice  comunica  per  iscritto  all'autore
della notifica ed al Centro di Scambio per la prevenzione dei  rischi
bio-tecnologici, la decisione di cui al paragrafo 2 a) precedente: 
a) autorizzando l'importazione, con o senza condizioni, ed  indicando
   in  che  modo  la  decisione   si   applichera'   alle   ulteriori
   importazioni dello stesso organismo vivente modificato; 
b) Vietando l'importazione; 
c) Chiedendo informazioni  pertinenti  supplementari  in  conformita'
   alla sua regolamentazione nazionale o all'allegato I; il numero di
   giorni trascorsi fra il  momento  in  cui  la  Parte  importatrice
   chiede informazioni pertinenti supplementari e quello  in  cui  le
   ottiene, non viene considerato nel  calcolo  del  termine  di  cui
   detta Parte dispone per rispondere; 
d) informando l'autore della notifica che il periodo specificato  nel
   presente paragrafo e' prolungato per una determinata durata. 
 
   4. Salvo che nel caso di un incondizionato consenso, le  decisioni
di cui al paragrafo 3 precedente devono indicare le  ragioni  che  le
hanno motivate. 
   5. Il fatto  che  la  Parte  importatrice  non  comunichi  la  sua
decisione entro i duecentosettanta giorni  successivi  alla  data  di
ricevimento,  non  significa  che  essa   acconsente   al   movimento
transfrontaliero intenzionale. 
   6. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta  all'insufficienza
di informazioni e di conoscenze scientifiche pertinenti sulla portata
dei potenziali effetti sfavorevoli di un organismo vivente modificato
sulla  conservazione  e  l'utilizzazione  duratura  della  diversita'
biologica nella Parte importatrice, in  considerazione  altresi'  dei
rischi per la salute umana, non impedisce a questa Parte di prendere,
come   opportuno,   una    decisione    concernente    l'importazione
dell'organismo vivente modificato in  questione,  quale  indicato  al
paragrafo 3 di cui sopra,  per  evitare  o  ridurre  al  minimo  tali
potenziali effetti sfavorevoli. 
   7. La Conferenza delle Parti che siede in  quanto  Riunione  delle
Parti al Protocollo decide, nella sua prima riunione, le procedure ed
i meccanismi appropriati per aiutare le Parti importatrici a prendere
una decisione.