(Protocollo - art. 11)
                             Articolo 11 
      PROCEDURA DA SEGUIRE PER GLI ORGANISMI VIVENTI MODIFICATI 
   DESTINATI AD ESSERE DIRETTAMENTE UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE 
              UMANA O ANIMALE, O AD ESSERE TRASFORMATI 
 
   1.  Ogni  Parte  che  prende  una  decisione  definitiva  relativa
all'utilizzazione sul territorio nazionale, ivi compresa l'immissione
sul mercato di  un  organismo  vivente  modificato  che  puo'  essere
oggetto di un movimento transfrontaliero e che e' destinato ad essere
direttamente utilizzato per l'alimentazione  umana  o  animale  o  ad
essere  trasformato,  deve,  entro  i  quindici  giorni   successivi,
informarne le altre Parti,  tramite  il  Centro  di  Scambio  per  la
prevenzione  dei  rischi  bio-tecnologici.  Questa  informativa  deve
contenere almeno le informazioni richieste all'allegato II. La  Parte
fornisce per iscritto una copia di tale informativa ai corrispondenti
nazionali delle Parti che hanno informato in anticipo il Segretariato
del fatto che esse non hanno accesso al  Centro  di  Scambio  per  la
prevenzione dei rischi bio-tecnologici. La presente disposizione  non
si applica alle decisioni concernenti le prove in loco. 
   2. Ogni Parte che adotta una decisione conformemente al  paragrafo
1 di cui sopra, si accerta  che  vi  siano  disposizioni  legali  che
garantiscono l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente. 
   3.   Ogni   Parte   puo'   chiedere   informazioni   supplementari
all'autorita' menzionata al paragrafo b) dell'allegato II. 
   4.  Ogni  Parte  puo',  nel  quadro  della  sua   regolamentazione
nazionale, prendere una decisione concernente  l'importazione  di  un
organismo  vivente  modificato  destinato  ad   essere   direttamente
utilizzato  per  l'alimentazione  umana  o  animale   o   ad   essere
trasformato, purche' questa decisione sia conforme all'obiettivo  del
presente Protocollo. 
   5. Ciascuna Parte mette a disposizione del Centro di  Scambio  per
la prevenzione dei rischi bio-tecnologici,  una  copia  di  tutte  le
leggi,   regolamentazioni   e   direttive    nazionali    applicabili
all'importazione degli  organismi  viventi  modificati  destinati  ad
essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana o animale  o
ad essere trasformati, se disponibili. 
   6. Ogni paese in via di sviluppo o  paese  avente  un'economia  in
transizione Parte del  presente  Protocollo  puo',  in  mancanza  del
quadro regolamentare nazionale menzionato  nel  paragrafo  4  di  cui
sopra, quando  esercita  la  sua  competenza  nazionale,  dichiarare,
tramite  il  Centro  di  Scambio  per  la  prevenzione   dei   rischi
bio-tecnologici,  che  la  sua  decisione  preliminare   alla   prima
importazione di un organismo vivente modificato destinato  ad  essere
direttamente utilizzato per l'alimentazione  umana  o  animale  o  ad
essere trasformato, riguardo al quale sono state fornite informazioni
in applicazione del paragrafo I di cui sopra, sara' adottata: 
a) al termine di una valutazione dei rischi intrapresa  conformemente
   all'allegato III; 
b) entro un termine  prevedibile  non  superiore  a  duecentosettanta
   giorni. 
 
   7.  Il  fatto  che  una  Parte  non  comunichi  la  sua  decisione
conformemente al paragrafo  6  precedente,  non  significa  che  essa
acconsente ad importare o che rifiuta d'importare l'organismo vivente
modificato in questione, destinato ad essere direttamente  utilizzato
per l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato,  a  meno
che essa non l'abbia peraltro specificato. 
   8. La mancanza di certezze scientifiche, dovuta  all'insufficienza
di informazioni e di  conoscenze  scientifiche  pertinenti,  relative
all'impatto  dei  potenziali  effetti  sfavorevoli  di  un  organismo
vivente modificato, sulla conservazione  e  l'utilizzazione  duratura
della   diversita'   biologica   nella   Parte    importatrice,    in
considerazione altresi' dei rischi per la salute umana, non impedisce
a questa Parte di prendere, come opportuno, una decisione concernente
l'importazione   di   questo   organismo   vivente   modificato,   se
quest'ultimo e'  destinato  ad  essere  direttamente  utilizzato  per
l'alimentazione umana o animale o ad essere trasformato, per  evitare
o ridurre al minimo tali potenziali effetti sfavorevoli. 
   9. Ogni Parte puo' far conoscere i  suoi  bisogni  in  materia  di
assistenza finanziaria e  tecnica  e  di  sviluppo  delle  capacita',
trattandosi di  organismi  viventi  modificati  destinati  ad  essere
direttamente utilizzati per l'alimentazione  umana  o  animale  o  ad
essere trasformati. Le Parti cooperano per far fronte a tali bisogni,
in conformita' agli articoli 22 e 28 del presente Protocollo.