(Protocollo - art. 12)
                             Articolo 12 
                        ESAME DELLE DECISIONI 
 
   1. Una Parte importatrice puo'  in  qualsiasi  momento,  viste  le
nuove informazioni scientifiche sui  potenziali  effetti  sfavorevoli
per la conservazione e l'uso  duraturo  della  diversita'  biologica,
anche in considerazione dei rischi per la salute umana, riconsiderare
e   modificare   la   sua   decisione   concernente   un    movimento
transfrontaliero intenzionale. In questo  caso,  essa  informa  entro
trenta  giorni  gli  autori  di  notifiche  anteriori  dei  movimenti
dell'organismo vivente modificato in questione, nonche' il Centro  di
Scambio per la prevenzione dei rischi  bio-tecnologici,  indicando  i
motivi della sua decisione. 
   2. Una Parte esportatrice o l'autore di una notifica puo' chiedere
ad una Parte  importatrice  di  riconsiderare  la  decisione  che  ha
adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo  10,  qualora  la
Parte esportatrice o l'autore della notifica ritenga: 
a) che le circostanze sono  mutate  in  modo  tale  da  influire  sui
   risultati della valutazione  dei  rischi  che  hanno  motivato  la
   decisione; 
oppure 
b) che  sono  disponibili  informazioni   scientifiche   o   tecniche
   supplementari. 
 
   3. La Parte importatrice risponde per iscritto a questa  richiesta
entro novanta giorni, indicando i motivi della sua decisione. 
   4. La Parte importatrice puo',  a  sua  discrezione,  esigere  una
valutazione dei rischi per importazioni ulteriori.