(Protocollo - art. 13)
                             Articolo 13 
                       PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 
   8. 1. Una Parte importatrice puo', a  patto  che  adeguate  misure
siano applicate  per  garantire  che  il  movimento  transfrontaliero
intenzionale non presenti pericoli di organismi  viventi  modificati,
conformemente all'obiettivo del Protocollo, specificare  in  anticipo
al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici: 
a) i casi in cui il movimento transfrontaliero intenzionale di cui e'
   destinataria puo' aver luogo,  nello  stesso  momento  in  cui  il
   movimento le viene notificato; 
b) Le importazioni di organismi  viventi  modificati  esentati  dalla
   procedura di accordo preliminare in cognizione di causa. 
 
   Le notifiche di cui al capoverso a) precedente sono valide per 
   ulteriori movimenti analoghi a destinazione della stessa Parte. 
 
   2.  Le  informazioni  concernenti  un  movimento  transfrontaliero
intenzionale che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1
a) precedente sono quelle indicate all'allegato I.