(Protocollo - art. 14)
                             Articolo 14 
       ACCORDI ED INTESE BILATERALI, REGIONALI E MULTILATERALI 
 
   1. Le  Parti  possono  concludere  accordi  ed  intese  bilaterali
regionali e multilaterali concernenti  i  movimenti  transfrontalieri
intenzionali  di  organismi  viventi  modificati,  se  sono  conformi
all'obiettivo del Protocollo ed a patto che questi accordi ed  intese
non addivengano ad  un  livello  di  protezione  inferiore  a  quello
previsto dal Protocollo. 
   2. Le Parti  s'informano  reciprocamente,  tramite  il  Centro  di
Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici,  su  qualsiasi
accordo o  intesa  bilaterale,  regionale  o  multilaterale  da  esse
concluso prima o dopo la data di entrata in vigore del Protocollo. 
   3. Le disposizioni del Protocollo  non  hanno  alcun  effetto  sui
movimenti transfrontalieri intenzionali che hanno luogo in  forza  di
uno di questi accordi o intese fra le Parti a tale accordo o intesa. 
   4. Ogni Parte puo' decidere che la sua regolamentazione  nazionale
si applica a talune importazioni specifiche che le sono  destinate  e
notifica la sua decisione al Centro di Scambio per la prevenzione dei
rischi bio-tecnologici.